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LEGGE SULLA BIOETICA:

PM per tutti

Pubblicazione del decreto

LEGGE N°2021-1017 del 2 agosto 2021 relativa alla bioetica (1)

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Decreti, ordinanze, circolari

 

TESTI   GENERALI

 

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' E DELLA SALUTE

 

Decreto n   2021-1243 del 28 settembre 2021 recante le condizioni per l'organizzazione e la gestione dei corsi di procreazione medicalmente assistita

NÉ: SSAP2124045D

 

Pubblico interessato: beneficiari di procreazione medicalmente assistita, professionisti dei centri di procreazione medicalmente assistita, enti di protezione sociale.

Oggetto: procedure relative alle condizioni di organizzazione e copertura dei corsi di procreazione medicalmente assistita.

Entrata in vigore: il testo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Avviso: il testo specifica le condizioni di età per beneficiare della procreazione medicalmente assistita e l'autoconservazione dei propri gameti per successive finalità di procreazione medicalmente assistita a loro vantaggio. Stabilisce inoltre la composizione dell'équipe medica clinico-biologica per quanto riguarda le attività cliniche della procreazione medicalmente assistita, che sarà responsabile in particolare dello svolgimento di specifici colloqui con i richiedenti prima dell'attuazione della medicina della riproduzione assistita.

Infine, il decreto prevede l'abolizione della partecipazione alle spese relative alla procreazione medicalmente assistita.

Références :  le  décret  est  pris pour  l'application  des  articles  1er   et _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_3  de  la  loi  no  _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_2021-1017  du  2  août  2021 relative à la bioéthique. Il decreto così come le disposizioni del codice della sanità pubblica e del codice della previdenza sociale che esso modifica possono essere consultati, nella loro versione risultante da tale modifica, sul sito web di Légifrance.(https://www.legifrance.gouv.fr).

Il primo ministro,

Sulla relazione del Ministro della Solidarietà e della Salute,

Visto il codice della sanità pubblica, in particolare i suoi articoli L. 2141-2, L. 2141-10 e L. 2141-12; Visto il codice della sicurezza sociale, in particolare i suoi articoli L. 160-8, L. 160-14 e L. 324-1;

Vu la loi no   2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, notamment ses articles 1er  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_et 3;

Visto il parere della Giunta del Fondo Nazionale di Assicurazione Malattia del 6 luglio 2021;

Visto il parere dell'Agenzia per la biomedicina del 13 luglio 2021;

Visto il parere del consiglio di amministrazione centrale della Mutualité sociale agricole del 20 luglio 2021;

Visto il deferimento del Consiglio dell'Unione Nazionale delle Casse Sanitarie del 1°   luglio 2021;

Vu  l'avis  de  l'Union   nationale _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ des   organismes   d'assurance   maladie   complémentaire _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ it   data   del 13 settembre 2021;

Udito il Consiglio di Stato (sezione sociale),

Decreti:

Arte.  1er.  –  Il est créé, au sein du chapitre Ier   du titre IV du livre Ier_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   della parte seconda del codice della sanità pubblica, un articolo 8 così formulato:

 

“Sezione 8

“Condizioni di età per beneficiare della procreazione medicalmente assistita e dell'autoconservazione dei gameti

" Arte. R. 2141-36. – Le condizioni di età richieste dall'articolo L. 2141-2 per beneficiare di un campione o raccolta dei propri gameti, in vista della procreazione medicalmente assistita, sono fissate come segue:

“1o    Il prelievo degli ovuli può essere eseguito nelle donne fino al quarantatreesimo compleanno;

“2o    La raccolta degli spermatozoi può essere effettuata negli uomini fino al sessantesimo anno di età.

“Queste disposizioni sono applicabili al prelievo o al prelievo di gameti o di materiale germinale effettuato ai sensi dell'articolo L. 2141-11, quando questo è effettuato in vista dell'assistenza medica per la successiva procreazione.

" Arte. R. 2141-37. – Le condizioni di età richieste dall'articolo L. 2141-12 per beneficiare dell'autoconservazione dei propri gameti in vista della successiva esecuzione della procreazione medicalmente assistita sono fissate come segue:

“1o   Il prelievo degli ovociti può essere effettuato nelle donne dal ventinovesimo compleanno fino al trentasettesimo compleanno;

“2o   La raccolta degli spermatozoi può essere effettuata negli uomini dal ventinovesimo compleanno fino al quarantacinquesimo.

" Arte. R. 2141-38. – Inseminazione artificiale, utilizzo di gameti o tessuto germinale raccolto, prelevato o conservato at  per finalità di assistenza medica at  procreazione_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cc90cf application_58d8 in -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ degli articoli L.  2141-2,

L. 2141-11 e L. 2141-12, nonché il trasferimento di embrioni di cui all'articolo L. 2141-1, possono essere effettuati:

« 1o    Jusqu'à  son  quarante-cinquième _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_anniversaire  chez  la  femme,  non  mariée _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ou  au  sein  du  couple, _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_qui  vocazione di portare il bambino;

“2o    Fino al suo sessantesimo compleanno con il membro della coppia che non è destinato a partorire. »

Arte.  2.  –   Si crea, all'interno della sezione 3 del capo II del titolo IV del libro I   della seconda parte del Codice di sanità pubblica, un articolo R. 2142-18 così formulato:

" Arte. R. 2142-18. – I. – L'équipe medica multidisciplinare clinico-biologica di cui all'articolo L. 2141-2 è composta, per le attività cliniche di procreazione medicalmente assistita, da almeno:

“1o  Un medico abilitato in ginecologia-ostetricia o ginecologia medica o endocrinologia, diabete, malattie metaboliche per attività cliniche di prelievo ovocitario per procreazione medicalmente assistita o donazione, trasferimento e messa in accoglienza di embrioni;

"2o   Un medico qualificato in urologia o chirurgia generale o ginecologia-ostetricia per la raccolta degli spermatozoi.

“Questi professionisti soddisfano le condizioni di cui all'articolo R. 2142-10.

“II. – Comprende inoltre, per la realizzazione dei colloqui privati dei due componenti della coppia o della donna nubile:

« 1o   Outre  les  médecins  mentionnés _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_au  I,  au  moins  un _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_psychiatre,  un  psychologue  ou  un  infirmier _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_con formazione o esperienza in psichiatria;

“2o   Se necessario, un assistente del servizio sociale.

“III. – Comprende inoltre, per le attività biologiche di procreazione medicalmente assistita, almeno un biologo medico e un tecnico -136bad5cf58d_ mentionnées  à l'article R. 2142-11. »

Arte. 3. – L'articolo R. 160-17 del codice della sicurezza sociale è così modificato:

1o    Au  2o    du _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_I,  la  première  phrase  est _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_remplacée  par  les  dispositions  suivantes :  « Pour _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_les  investigazioni necessarie per la diagnosi e il trattamento dell'infertilità. » ;

2o   Après le 8o   du I, il est inséré un 9o_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   così scritto:

« 9o   Pour l'assistance médicale à procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier   du titolo IV del libro I   della parte seconda del codice della sanità pubblica. La decisione della cassa malattia che pronuncia la revoca della partecipazione è presa su parere del controllo medico sul protocollo di trattamento  pianificato  nell'articolo L. 324-1 del questo codice.

La decisione del fondo fissa la durata del periodo di esenzione. Le contestazioni della suddetta decisione danno luogo, quando riguardano la valutazione effettuata dal servizio di controllo medico, alla perizia medica alle condizioni previste dal capo I -136bad5cf58d_du titolo IV del libro I.

“Quando un assicurato cambia organizzazione di gestione durante il periodo di esenzione, questo cambiamento non ha alcun impatto sulla durata durante la quale beneficia di questa esenzione. »

Arte. 4. – Si applicano le disposizioni degli articoli R. 2141-36, R. 2141-37 e R. 2141-38 del codice della sanità pubblica nella loro formulazione risultante dall'articolo 1   del presente decreto richieste presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Arte. 5. – Del presente decreto è competente il Ministro della solidarietà e della salute, che sarà pubblicato nell'art

Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Fatto il 28 settembre 2021.

GIOVANNI CASTEX

Dal Primo Ministro:

Il Ministro della Solidarietà e della Salute, OLIVIER VÉRAN

versione testuale original 

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