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Trova la legge spagnola sulla bioetica

Informazioni sulle tecniche di riproduzione assistita in Spagna, in particolare su donazione di ovociti, donazione di sperma, ricezione di embrioni

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2003, data della sua entrata in vigore, potrebbe essere utilizzato, tra l'altro, per finalità di ricerca; possibilità che non sussisteva più per quelle create dopo tale data e che potevano essere utilizzate ai soli fini della riproduzione della coppia genitoriale o per donazione ad altre donne.
La Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita ha insistito sulla promulgazione della suddetta legge sulla necessità di procedere rapidamente alla riforma della legislazione vigente, al fine di correggere le carenze rilevate e tener conto della realtà attuale. Per questo, nelle sue ultime adunanze, ha definito le linee guida che la nuova disciplina dovrebbe seguire e che questa legge recepisce.


II
Questa legge si colloca proprio su questa linea e introduce importanti novità. In primo luogo, definisce chiaramente, con effetti esclusivamente limitati al suo campo di applicazione, il concetto di pre-embrione, quale embrione in vitro costituito dall'insieme di cellule risultanti dalla progressiva divisione dell'ovocita dalla sua fecondazione fino a 14 giorni dopo . Inoltre, in applicazione delle disposizioni della Costituzione europea, vieta la clonazione di esseri umani a fini riproduttivi.


Anche le tecniche di riproduzione assistita che possono essere praticate sono soggette a nuove normative. Suite à la loi 35/1988 du 22 Novembre, une méthode d'énumération a été mise en place, au moyen d'une liste fermée, récapitulant toutes les possibilités techniques connues à ce moment-là et en fixant les limites légales de mise en opera ; le nuove tecniche apparse a seguito dei progressi scientifici non rispettano pienamente gli standard e aprono il dibattito sull'esistenza di un vuoto normativo, o al contrario sull'estensione dell'applicazione della normativa vigente sulla base di un'interpretazione che è la più ampia possibile. La nuova legge applica un metodo più aperto per elencare le tecniche che, secondo lo stato attuale della scienza e della pratica clinica, possono essere eseguite oggi. Tuttavia, evita rigidità normative e autorizza l'autorità sanitaria competente ad autorizzare, dopo aver informato la Commissione nazionale per la riproduzione umana assistita, la pratica provvisoria e inquadrata come tecnica sperimentale di una nuova tecnica; una volta stabilito il suo interesse scientifico e clinico, il governo, con regio decreto, può aggiornare l'elenco delle tecniche autorizzate.


Inoltre, c'è stato un notevole sviluppo nell'uso e nell'applicazione delle tecniche di riproduzione assistita nella loro soluzione ai problemi di sterilità, per estendere il loro campo d'azione anche allo sviluppo di altre tecniche complementari e per consentire di evitare, in alcuni casi, la comparsa delle malattie, in particolare per le persone nate senza possibilità di trattamento curativo. La diagnosi genetica preimpianto apre nuove strade per la prevenzione delle malattie genetiche attualmente non curate e offre la possibilità di selezionare preembrioni che possono essere utilizzati, in casi specifici e sotto controllo e autorizzazione amministrativa, per aiutare a salvare la vita di un familiare. malato.


La legge è rispettosa dell'attuale realtà dell'autonomia delle regioni dello Stato spagnolo, secondo la quale le Comunità autonome autorizzano in modo indiscutibile progetti concreti che le corrispondono, beneficiando del necessario supporto tecnico grazie al rafforzamento della consulenza ruolo un'unica commissione, composta in parte da rappresentanti delle stesse Comunità Autonome.


Per questo la legge rafforza il ruolo consultivo della Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita, che deve emettere relazioni obbligatorie su tutti i nuovi progetti, per promuovere lo sviluppo di nuove tecniche o ricerche di carattere fondamentale o applicato, pur mantenendo il potere decisionale capacità delle corrispondenti autorità sanitarie.
Inoltre, la realtà dell'applicazione delle tecniche di riproduzione assistita nel nostro paese non può essere estranea al fatto che queste tecniche sono state ampiamente sviluppate, soprattutto in ambito privato. Da questa realtà discende che l'intervento delle autorità pubbliche.

in questo ambito deve guidare ma anche compensare l'asimmetria informativa che esiste tra chi richiede l'applicazione di queste tecniche e chi le applica, in modo da garantire il più possibile l'equilibrio degli interessi di entrambi.
Uno dei meccanismi prioritari per contribuire all'equilibrio di questo rapporto è la fornitura di informazioni chiare e precise, accessibili agli utenti di queste tecniche, sull'attività e sui risultati dei centri e dei servizi che le praticano. Questa esigenza è espressa nella legge dal rafforzamento dei registri e degli altri mezzi di informazione che devono essere costituiti, in modo da considerare questa informazione pubblica come un elemento essenziale della pratica delle tecniche, in modo da dare ai cittadini che si presentano in i centri gli opportuni mezzi di informazione che consentano loro di esercitare, secondo solidi criteri, una scelta illuminata.
Per questo, oltre al Registro delle donatrici di gameti e preembrioni a fini di riproduzione umana, già previsto dalla legge 35/1988 del 22 novembre, verrà creato il Registro delle attività dei centri di riproduzione assistita. Nella prima verranno registrati i figli nati da ciascun donatore, l'identità della coppia o delle donne riceventi e la posizione iniziale l'una dell'altra al momento della donazione e del suo utilizzo. Nella seconda verranno registrate informazioni sulla tipologia di tecniche e procedure, percentuali di successo e altri elementi per informare i cittadini sulla qualità di ciascuno dei centri, e che dovranno essere rese pubbliche almeno una volta all'anno. Verrà inoltre annotato il numero di preembrioni conservati in ciascun centro o servizio di riproduzione assistita ed è abolito l'obbligo previsto dalla normativa previgente di inviare preembrioni in sovrannumero al Centro nazionale per i trapianti e la medicina rigenerativa.
Infine, per correggere i problemi causati dalla precedente normativa, la legge elimina le differenze nella considerazione dei pre-embrioni criopreservati prima dell'entrata in vigore della legge 45/2003 del 21 novembre, e quelle che potrebbero essere create successivamente, quanto al loro futuro possibile, sempre subordinato alla volontà dei genitori e, nel caso della ricerca, sotto rigorose condizioni di autorizzazione, monitoraggio e controllo da parte delle corrispondenti autorità sanitarie. In questo modo, come in altri paesi, si sviluppano i mezzi atti a garantire la protezione del preembrione. Scompaiono i limiti fissati dalla legge 45/2003 del 21 novembre relativa alla produzione di ovociti durante ogni ciclo riproduttivo; questi limiti che devono derivare esclusivamente dalle indicazioni cliniche esistenti per ciascun caso.
La legge conclude elencando il sistema dei reati e delle sanzioni, in base al quale vengono definite le condotte vietate e le relative sanzioni.
Infine, questa legge deroga alla legge 35/1988 del 22 novembre sulle tecniche di riproduzione assistita e alla legge 45/2003 del 21 novembre, e modifica l'organismo autonomo Centro nazionale per i trapianti e la medicina rigenerativa che diventa l'Organizzazione nazionale dei trapianti e assume tutte le sue funzioni e competenze, ad eccezione di quelle corrispondenti all'Istituto Sanitario Carlos III, che presuppone la separazione delle funzioni prettamente assistenziali da quelle relative alla ricerca.

CAPITOLO I


Disposizioni generali


Articolo 1 – oggetto e campo di applicazione della legge


1- Questa legge mira a:


a) Regolamentare l'applicazione di tecniche di riproduzione umana assistita scientificamente e clinicamente indicate.


b) Regolamentare l'applicazione delle tecniche di riproduzione umana assistita per la prevenzione e la cura delle malattie genetiche, purché sussistano sufficienti garanzie diagnostiche e terapeutiche e siano debitamente autorizzate nei termini previsti dalla presente legge.


c) La disciplina dei presupposti e dei requisiti per l'utilizzo di gameti e preembrioni umani criopreservati.


2- Questa legge ha l'effetto di considerare il pre-embrione come l'embrione in vitro costituito dall'insieme di cellule risultanti dalla progressiva divisione dell'ovocita dalla sua fecondazione fino a 14 giorni dopo.


3- La clonazione di esseri umani a fini riproduttivi è vietata.
Articolo 2 – Tecniche di riproduzione umana assistita


1- Tecniche di riproduzione umana assistita che, conf

in conformità a quanto indicato nell'articolo 1, soddisfano le condizioni di approvazione scientifica e clinica elencate nell'allegato.


2- L'applicazione di qualsiasi altra tecnica noelencate in appendice saranno soggette ad autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria competente, previo parere favorevole della Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita, per il loro utilizzo provvisorio e controllato come tecnica sperimentale.


3- Il Governo, con regio decreto e dopo aver informato la Commissione nazionale per la riproduzione umana assistita, può aggiornare l'appendice per adeguarla al progresso scientifico e tecnico e per integrarvi tecniche sperimentali che abbiano dimostrato, mediante esperienze sufficienti, di soddisfare le esigenze scientifiche e condizioni di accreditamento clinico necessarie per la loro applicazione generalizzata.


Articolo 3 – condizioni personali per l'applicazione delle tecniche


1- Le tecniche di riproduzione assistita saranno applicate solo in caso di ragionevole possibilità di successo, senza gravi rischi per la salute, fisica o psicologica, della donna o dell'eventuale prole, previa accettazione libera e consapevole della sua applicazione da parte della donna che deve essere stata preventivamente informata delle sue possibilità di successo, nonché dei rischi e delle condizioni di esecuzione della suddetta domanda.


2- Nel caso di fecondazione in vitro e relative tecniche, è autorizzato solo un trasferimento massimo di tre preembrioni in ciascuna donna durante ciascun ciclo riproduttivo.

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3- Informazioni e assistenza su queste tecniche dovrebbero essere fornite sia a coloro che desiderano utilizzarle sia a coloro che, se del caso, intendono diventare donatori; si estenderà agli aspetti biologici, legali ed etici di questi, e dovrà anche specificare le informazioni relative alle condizioni economiche del trattamento. Sarà responsabilità dei responsabili delle équipe mediche incaricate della sua applicazione nei centri e servizi autorizzati per la sua pratica garantire che queste informazioni siano state fornite in condizioni adeguate che ne facilitino la comprensione.


4- L'accettazione dell'applicazione delle tecniche di riproduzione assistita per ogni donna ricevente sarà data da un modulo di consenso informato che menziona espressamente tutte le condizioni concrete attuate per ciascun caso.


5- La donna che riceve queste tecniche può richiedere la cessazione della loro applicazione in qualsiasi fase della sua realizzazione prima del trasferimento dell'embrione, e questa richiesta deve essere soddisfatta.


6- Tutte le informazioni relative all'uso di queste tecniche devono essere raccolte in cartelle cliniche individuali, che saranno soggette al rispetto delle garanzie di riservatezza riguardanti l'identità dei donatori, le informazioni e le condizioni degli utenti e le condizioni che contribuiscono all'origine dei bambini così nati. Tuttavia, si tratterà di mantenere quante più informazioni possibili nella documentazione clinica della persona che utilizza queste tecniche.


Articolo 4 – condizioni dei centri e dei servizi di riproduzione assistita


1- La pratica di qualsiasi tecnica di riproduzione assistita può essere effettuata solo in centri o servizi sanitari debitamente autorizzati dall'autorità sanitaria corrispondente. Tale autorizzazione specificherà le tecniche la cui applicazione è autorizzata caso per caso.


2- L'autorizzazione di un centro o servizio sanitario a praticare tecniche di riproduzione assistita richiederà il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni menzionate nel Capo V della presente legge e di altre normative in vigore, in particolare quelle volte a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.


CAPITOLO II


Partecipanti alle tecnologie di riproduzione assistita


Articolo 5 – donatori e contratti di donazione


1- La donazione di gameti e preembrioni per le finalità autorizzate dalla presente legge è un contratto gratuito, ufficiale e confidenziale, stipulato tra il donatore e il centro autorizzato.


2- La donazione sarà revocabile solo se il donatore necessita personalmente dei gameti donati, e solo se questi sono ancora disponibili alla data della revoca. Durante questa revoca, il donatore rimborserà tutti i costi sostenuti presso il centro ricevente.


3- La donazione non avrà mai carattere lucrativo o commerciale. La compensazione finanziaria che può essere fissata può solo compensare il disagio fisico, il costo di

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